Descrizione
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Ai sensi dell'art. 14, decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214, a decorrere al 1° gennaio 2013 è istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) e da tale data è soppressa la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU). Il nuovo tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. La tariffa TARES si compone di una parte fissa a copertura dei costi essenziali del servizio: lo spazzamento e lavaggio strade, l'accertamento e riscossione del tributo, gli investimenti e relativi ammortamenti e di una parte variabile a copertura dei costi riferibili alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. La tariffa per le utenze domestiche considera, oltre alla superficie, anche il numero dei componenti familiari. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche,il tributo è dovuto per intero, per il numero di componenti pari a quello indicato nella tabella seguente (art. 19 del regolamento comunale TARES):
Case a disposizione |
|
superficie (mq) | n. componenti |
inferiori o uguali a 70 | 1 |
da 70,10 a 120 | 2 |
da 120,10 a 150 | 3 |
da 150,10 a 200 | 4 |
da 200,10 a 250 | 5 |
superiore ai 250,10 | 6 |
Alla tariffa si applica il tributo provinciale per esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, nella misura pari al 5%, di spettanza della Provincia.
Per l'anno 2013 alla tariffa si applica una maggiorazione pari a euro 0,30 al mq che spetta interamente allo Stato; tale maggiorazione ai sensi della legge vigente, serve per coprire i costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni (sicurezza – illuminazione – manutenzione delle strade).
Sono in fase di spedizione gli avvisi di pagamento per il versamento del saldo TARES 2013 che dovrà avvenire solo ed esclusivamente tramite modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo: 3944 per il tributo, 3955 per la maggiorazione.
Si ricorda che qualsiasi variazione che incide sulla tassazione (cessazione dell'occupazione – inizio dell'occupazione – variazione della superficie) deve essere dichiarata al Comune, entro 60 giorni dall'evento, su appositi moduli disponibili presso gli uffici della Re.G.E.S. SpA o sul sito internet della società.