FAQ - Domande frequenti

Dettagli della notizia

La TARI si paga utilizzando il modello della bolletta spedita. In ogni caso è possibile effettuare il calcolo del dovuto tramite il sito web www.hermesrc.it e stampare il modello F24
Per le annualità precedenti è possibile scaricare la bolletta dal medesimo sito web e pagarla secondo i bollettini allegati.
Ad ogni modo può essere effettuato calcolo in autoliquidazione secondo le scadenze previste ed effettuare il versamento tramite modello F24 o tramite bonifico sull’iban IT70G0760116300001012850341 intestato a Comune di Reggio Calabria entrate patrimoniali, indicando nella causale, il codice fiscale del contribuente e l’anno di riferimento per cui si intende pagare la TARI.

Il mancato pagamento nei termini disciplinati ai commi precedenti equivale ad automatica messa in mora del contribuente, con applicazione degli interessi legali aumentati di tre punti percentuali, autorizzando il Comune o chi per esso a procedere immediatamente a porre in essere gli atti della riscossione coattiva, oltrechè ad applicare la sanzione amministrativa prevista dall’art.13 del Decreto legislativo 18/12/1997 n.471.

A decorrere dal 1 gennaio 2014, con legge 147 del 27 dicembre 2013, in sostituzione della Tares, è stata istituita la TARI, o Tassa Rifiuti, quale componente dell’imposta unica comunale IUC, a copertura dei costi del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti urbani e assimilati.

Il presupposto della TARI è costituito dal possesso, dall’occupazione o dalla detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione dei rifiuti. La medesima presunzione è integrata dall’acquisizione della residenza anagrafica. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Qualora vi sia un utilizzo temporaneo, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore di locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. L’obbligazione decorre dal primo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l’occupazione, la detenzione o il possesso.

La TARI è versata in autoliquidazione dal contribuente in n. quattro rate alle seguenti scadenze:

  • 1^ rata entro il 28 febbraio dell’anno di imposta;
  • 2^ rata entro il 31 maggio dell’anno di imposta;
  • 3^ rata entro il 31 agosto dell’anno di imposta;
  • 4^ rata entro il 30 novembre dell’anno d’imposta.


E’ facoltà del contribuente effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno, fatto salvo il conguaglio di cui al punto successivo.
Ciascuna delle prime tre rate di cui sopra, è pagata a titolo di acconto ed è pari al 25% di quanto dovuto applicando le tariffe vigenti nell’anno precedente a quello d’imposta. L’ultima rata è pagata a titolo di saldo-conguaglio sulla base delle tariffe definitivamente approvate e tenendo conto della situazione di fatto relativa all’anno d’imposta.

Per le utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 50% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo, è concessa una riduzione del tributo da applicarsi a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile. I titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio dell’anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell’anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all’art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal responsabile dell’impianto di destinazione. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio dell’anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell’anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all’art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal responsabile dell’impianto di destinazione.

Alle utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico si applica sulla quota variabile del tributo una riduzione del 20%. Per usufruire di tale riduzione è necessario presentare apposita istanza corredata dalla dichiarazione che attesti l’impegno a praticare il compostaggio domestico in modo continuativo e in conformità alle modalità stabilite dalle norme vigenti. La dichiarazione dovrà contenere inoltre l’accettazione a consentire l’accesso presso l’abitazione da parte degli incaricati del Comune o del soggetto gestore del servizio rifiuti al fine di verificare la reale pratica del compostaggio. Per beneficiare della riduzione devono altresì ricorrere le seguenti condizioni: - l’attività di compostaggio deve essere riconducibile univocamente all’utenza che presenta istanza; - le utenze devono essere in possesso di giardino privato ad uso esclusivo e effettuare la pratica secondo quanto previsto nel Regolamento di Gestione dei Rifiuti del Comune. - dalla riduzione sono escluse le utenze condominiali e le aree comuni qualora il compostaggio non sia praticato o autorizzato da tutti i comproprietari

Le riduzioni tariffarie si applicano a seguito di dichiarazioni iniziale, ovvero, in mancanza, a seguito di presentazione di istanza da redigersi su apposito modulo. Nel caso in cui spettino più riduzioni previste dal regolamento le stesse non sono cumulabili e sarà applicata la più favorevole, con esclusione del beneficio per il compostaggio domestico spettante comunque.
Se la richiesta della riduzione viene presentata entro il 30 giugno di ciascun anno, la relativa applicazione ha efficacia per il medesimo anno e per le annualità future se non intervengono variazioni nelle condizioni necessarie per l’applicazione stessa. Nel caso in cui la richiesta venga presentata oltre il 30 giugno, la riduzione si applicherà a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Le riduzioni, per utenze domestiche, previste dal regolamento comunale sono:

  • 30% per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che il consumo annuo dell’utenza idrica non superi i 30 mc e che il consumo annuo dell’utenza elettrica non superi i 1000 Kwh;
  • 50% per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero a condizione che il consumo annuo dell’utenza idrica non superi i 50 mc e che il consumo annuo dell’utenza elettrica non superi i 1500 Kwh;
  • 30% per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
  • 30% per fabbricati rurali ad uso abitativo come risultanti dalla banca dati catastale.

 

 

I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo. La dichiarazione iniziale e quella di variazione devono essere presentate entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di inizio dell’occupazione. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d’uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal primo giorno successivo a quello di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini del 30 giugno dell’anno successivo, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione della stessa. In caso di cessazione nel corso dell’anno delle occupazioni o detenzioni deve essere presentata apposita denuncia che, debitamente accertata, dà diritto all’abbuono del tributo dal giorno successivo alla sua presentazione. La cessazione nel corso dell’anno della detenzione, occupazione o possesso dei locali e delle aree, purché debitamente accertata, a seguito di dichiarazione, comporta la cessazione dell’obbligazione tributaria nonché il rimborso del tributo eventualmente già versato a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui la dichiarazione viene presentata. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell’anno di cessazione della detenzione, occupazione o possesso il tributo non è dovuto per le annualità successive se l’utente che ha presentato la dichiarazione di cessazione dimostri di non aver continuato l’occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree ovvero se il tributo sia stato assolto dal detentore, occupante o possessore subentrante.

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