TARSU/TARES/TARI

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Il Comune di Reggio Calabria ha affidato alla Hermes s.r.l. i servizi di accertamento liquidazione riscossione delle entrate di natura tributaria e patrimoniale.

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Dal 1° Gennaio 2014 è in vigore l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si articola in una componente di natura patrimoniale, l'Imposta municipale propria (IMU), e da una componente riferita ai servizi, a sua volta articolata nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Qualora fosse intercorsa una variazione dei componenti del proprio nucleo familiare nell'anno 2021 è possibile richiedere la rideterminazione dell'avviso di pagamento, compilando il modello allegato oppure tramite i servizi on line.
Dichiarazione sostitutiva variazione nucleo TARI
Dall'anno 2014, la TARI opera in sostituzione della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani.

Dall'anno 2014, la TARI opera in sostituzione della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani Interni di cui al Capo III del D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di Igiene Ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 nonché del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del D.L. n. 201/2011.Presupposto oggettivoIl presupposto della TARI è costituito dal possesso, dall'occupazione o dalla detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione dei rifiuti. La medesima presunzione integrata dall'acquisizione della residenza anagrafica.
Soggetto passivoIl tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Qualora vi sia un utilizzo temporaneo, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore di locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
Decorrenza del tributoIl tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. L'obbligazione decorre dal primo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione o il possesso.
Termini dichiarazioniI soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo. La dichiarazione iniziale e quella di variazione devono essere presentate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal primo giorno successivo a quello di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini del 30 giugno dell'anno successivo, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione della stessa. In caso di cessazione nel corso dell'anno delle occupazioni o detenzioni deve essere presentata apposita denuncia che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo dal giorno successivo alla sua presentazione. La cessazione nel corso dell'anno della detenzione, occupazione o possesso dei locali e delle aree, purché debitamente accertata, a seguito di dichiarazione, comporta la cessazione dell'obbligazione tributaria nonché il rimborso del tributo eventualmente già versato a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui la dichiarazione viene presentata. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione della detenzione, occupazione o possesso il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha presentato la dichiarazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree ovvero se il tributo sia stato assolto dal detentore, occupante o possessore subentrante.
RiduzioniLe riduzioni tariffarie si applicano a seguito di dichiarazioni iniziale, ovvero, in mancanza, a seguito di presentazione di istanza da redigersi su apposito modulo. Nel caso in cui spettino più riduzioni previste dal regolamento le stesse non sono cumulabili e sarà applicata la più favorevole, con esclusione del beneficio per il compostaggio domestico spettante comunque. Se la richiesta della riduzione viene presentata entro il 30 giugno di ciascun anno, la relativa applicazione ha efficacia per il medesimo anno e per le annualità future se non intervengono variazioni nelle condizioni necessarie per l'applicazione stessa. Nel caso in cui la richiesta venga presentata oltre il 30 giugno, la riduzione si applicherà a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.


TARI 2024 ACCONTO

Scadenza 16 Giugno 2024 Rata Unica

Si informano i gentili contribuenti, che sono in fase di recapito gli avvisi relativi all’acconto Tari per l’ anno 2023. L’acconto, come per lo scorso anno, è pari al 75% di quanto dovuto applicando le tariffe vigenti nell'anno precedente a quello d’imposta.
Il pagamento potrà essere effettuato in un’unica soluzione oppure in tre rate alle seguenti scadenze,

ACCONTO 2024
Unica soluzione 16 Giugno 2023
Prima rata 28 Febbraio 2024
Seconda rata 31 Maggio 2024
Terza rata 31 Agosto 2024

esclusivamente tramite modello F24, allegato all’avviso:

Se il contribuente non dovesse ricevere l’avviso di pagamento Acconto Tari 2024, può scaricarlo accedendo alla propria area riservata.

Documenti

Pagina aggiornata al 02/02/2023

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