La TARI si paga utilizzando il modello della bolletta spedita.
In ogni caso è possibile effettuare il calcolo del dovuto tramite il sito web www.hermesrc.it e stampare il modello F24
Per le annualità precedenti è possibile scaricare la bolletta dal medesimo sito web e pagarla secondo i bollettini allegati.
Ad ogni modo può essere effettuato calcolo in autoliquidazione secondo le scadenze previste ed effettuare il versamento tramite modello F24 o tramite bonifico
sull’iban IT70G0760116300001012850341 intestato a Comune di Reggio Calabria entrate patrimoniali, indicando nella causale,
il codice fiscale del contribuente e l’anno di riferimento per cui si intende pagare la TARI.
Data:
19/04/2022
Il mancato pagamento nei termini disciplinati ai commi precedenti equivale ad automatica messa in mora del contribuente, con applicazione degli interessi legali aumentati di tre punti percentuali, autorizzando il Comune o chi per esso a procedere immediatamente a porre in essere gli atti della riscossione coattiva, oltrechè ad applicare la sanzione amministrativa prevista dall’art.13 del Decreto legislativo 18/12/1997 n.471.
Data:
22/03/2018
A decorrere dal 1 gennaio 2014, con legge 147 del 27 dicembre 2013, in sostituzione della Tares, è stata istituita la TARI, o Tassa Rifiuti, quale componente dell’imposta unica comunale IUC, a copertura dei costi del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti urbani e assimilati.
Data:
22/03/2018
Il presupposto della TARI è costituito dal possesso, dall’occupazione o dalla detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione dei rifiuti. La medesima presunzione è integrata dall’acquisizione della residenza anagrafica.
Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Qualora vi sia un utilizzo temporaneo, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore di locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
Data:
22/03/2018
Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
L’obbligazione decorre dal primo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l’occupazione, la detenzione o il possesso.
Data:
22/03/2018